Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Il momento attuale impone inoltre una riflessione sulla “compressione dei diritti personali a favore del bene comune”. Forse è la prima volta nella storia repubblicana che la nostra libertà, diritto “inviolabile” richiamato nell’art. 2, viene limitata in modo così drastico.

Interessante a questo riferimento é quanto previsto dall’art. 16 della Costituzione. Altri riferimenti a possibili restrizioni della libertà personale si trovano anche negli artt. 13, 14, 17.