Il momento attuale impone una riflessione sulla compressione dei diritti personali a favore del bene comune.

Dal dopoguerra ad oggi abbiamo vissuto alcune limitazioni delle nostre libertà dettate da momenti contingenti (vengono alla memoria per esempio le varie misure di urgenza dettate negli anni 70 dalla necessità di combattere il terrorismo), ma mai come nei mesi appena trascorsi i diritti “inviolabili” richiamati nella Carta Fondamentale ed in specifico modo all’art. 2, sono stati limitati in modo così drastico.

Ma è solo l’art. 2 ad avere subìto questa compressione.

Altri principi ed articoli della Costituzione appaiono affievoliti o vulnerati dai provvedimenti sinora adottati.

Vediamone alcuni a titolo esemplificativo: l’art. 13 che tutela la libertà personale, l’art. 16 che attribuisce la libertà di circolazione e soggiorno su tutto il territorio, l’art. 17 per cui in luogo aperto è previsto il diritto di riunione anche senza preavviso all’Autorità, l’art. 18 che rende stabile e duraturo il carattere della riunione di cui all’articolo precedente, mediante una struttura associativa nata per il perseguimento di scopi condivisi, l’art. 19 riguardante il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, l’art. 24 attinente alla possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, l’art 41 che riconosce la libertà di iniziativa economica e la lista potrebbe continuare.

Appare pur vero però che il rischio di contaminazione ha prepotentemente imposto quale ulteriore limite di senso contrario un altro fondamentale principio ovvero quello statuito dall’art. 32 della Costituzione.

Quest’ultimo come è noto pone la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

Ed è proprio la salvaguardia del “bene alla salute individuale e collettiva” che sembra legittimare l’adozione di misure restrittive delle libertà fondamentali e dei diritti come quelle registrate da febbraio in poi tramite la cosiddetta “decretazione di urgenza”.

Ovviamente il tutto non può avvenire “manu militari” ma secondo un principio di “bilanciamento” dei diritti in gioco.

Apparentemente siamo infatti di fronte ad una compressione dei diritti fondamentali dei cittadini mai vista prima dal dopoguerra, però è anche vero che sulla base di evidenze scientifiche questa condizione inedita può mettere in pericolo l’esistenza stessa di una intera comunità.

Dunque queste misure possono apparire giustificabili nella misura in cui abbiano appunto il carattere della eccezionalità, della proporzionalità, della loro limitatezza temporale e soprattutto laddove trovino il pieno avvallo da parte del Parlamento, unico Organo depositario della sovranità popolare, cui spetta anche il compito di convertire in legge i decreti governativi.

Se poi è pur vero che parte dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione sono stati inevitabilmente compressi da febbraio ad oggi tramite una giungla di provvedimenti di stampo statale, regionale e provinciale, è altrettanto indiscutibile che lo stesso articolo nella parte conclusiva possa offrire uno spunto di formidabile intensità laddove accenna al “principio di solidarietà”, in base al quale il singolo viene invitato ad uscire da una posizione di “difesa egoistica dei propri interessi” per sentirsi invece membro attivo e collaborante di una collettività, la cui incolumità è messa a dura prova.

 In questa direzione si può forse trovare una “quadra” nel complesso e delicato equilibrio di diritti costituzionalmente tutelati, tenendo conto comunque del fatto che solo a posteriori potremo constatare se i provvedimenti assunti dal Governo e le strategie adottate per contrastare il fenomeno siano stati effettivamente giustificati e non siano apparsi inutilmente o eccessivamente gravosi.

Sarebbe però interessante conoscere le opinioni di Voi Studenti per cercare anche di comprendere come da voi siano state recepite e vissute queste limitazioni.