Il voto è diritto anche delle donne dal 2 giugno 1946 e questo diritto fu sancito all’art. 48 della Costituzione – dove alla parola “cittadini” fu aggiunta (visto che forse allora non era così ovvio…) anche la precisazione “uomini e donne”. 

Le donne elette nella “Assemblea Costituente” erano una esigua minoranza: 21 in tutto su 556 seggi assegnati. 

L’accesso delle donne agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, pur sancito nella Costituzione del 1948 all’art. 51, non fu sufficiente a garantire una rappresentanza femminile nelle istituzioni. Nel 2003 l’art. 51 fu modificato introducendo nella Costituzione il concetto di “pari opportunità”.